Dolo eventuale e colpa cosciente

All’università mai mi aveva convinto l’istituto giuridico del dolo eventuale. Reati si commettono con dolo, ovvero con la volontà di provocare l’evento, oppure con colpa, cioé per negligenza, imprudenza, imperizia o - e questa era la mia tesi di laurea - inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Tuttavia dottrina e giurisprudenza hanno elaborato criteri di imputazione a metà tra dolo e colpa: il dolo eventuale, il reato è commesso con dolo anche se non si vuole l’evento ma dell’evento si accetta il rischio, e la colpa cosciente, il reato è commesso con colpa anche se l’evento è previsto laddove l’agente ritenga che esso non si verificherà. Ciò premesso a cosa si pensa quando si immagina il dolo eventuale? Io penserei p. es. a automobilista che in centro a ora non tarda di sera di primavera avendo visto semaforo rosso supera automobili ferme e sprezzante del rischio attraversa incrocio a 90 km/h. Invece mi sbaglio: è colpa cosciente.